CONVERSIONE PATENTE ESTERA


CONVERSIONE PATENTE ESTERA
La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.
Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.


Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria ( 10 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A ,B1, B,BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E ) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità si deve rivolgere all'Ufficio della Motorizzazione Civile e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente.
Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. L'intestatario dell'abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità
E' obbligato invece alla conversione della propria patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall'acquisizione della residenza anche "normale" nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi , residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.


Per determinare la scadenza di una patente con periodo di validità superiore a quella italiana si fa riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia.
Ad esempio un patentato di un Paese comunitario con validità della patente B di 15 anni acquisisce la residenza in Italia il 1 gennaio 2018 e la sua patente scade nel 2029 . Trascorsi dieci anni dall'ottenimento della residenza in Italia , quindi entro il 1 gennaio 2028, dovrà contestualmente rinnovare e convertire la patente estera.

Richiesta conversione patente comunitaria
Documentazione

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • allo sportello dell'Ufficio
  • online sul Portale dell'automobilista
  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001
  • (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028
  • (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia


Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

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